Giovanna Marini e il Gargano in un libro ACTES SUD 2007

FINALITÀ RICERCHE PUBBLICAZIONI SEMINARI DIRETTORE COMITATO SCIENTIFICO PROPOSTE ARTISTICHE
NEWS
TESSERAMENTO 2010

ISCHITELLA e VICO DEL GARGANO: STAGE di Canto tradizionale del Gargano dal 30 marzo al 4 aprile 2010

San Nicandro Garganico: 29 marzo-3aprile Mostra Settimana Santa
FOGGIA: LA CHITARRA BATTENTE NELLA TRADIZIONE DEL GARGANO
BOLOGNA: SUONI DAL MONDO XX Festival di musica etnica
SAN SEVERO: Stages Canto, danze e racconti tradizionali 2.3 -11.5.2010  

Giovanna Marini e Testaccio Ricerca sul Gargano 2007

 Articoli di Salvatore Villani
*Il giornale della musica- Puglia
*I beni immateriali dell’UNESCO

I Cantatori di Carpino con CD
(Registrazioni dal 1954 al 1997)

TARANTELLA FEST

Il regista Giandomenico Curi ha donato al nostro centro il documentario: Gargano. La musica delle campagne (2005)

Una vita senza ricerche non è degna di essere vissuta (Socrate)

Ottobre Piovono Libri

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FINALITÀ e STATUTO
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TESSERAMENTO 2010

Quota associativa annuale di euro:
10,00 (dieci)  studenti, disocuppati
25,00 (venticinque)  ordinario
50,00 e oltre (cinquanta e oltre)  sostenitore

Per informazioni e richiesta modulo di iscrizione:
info@folkloregargano.com

N.B. Indicare il CD o il libro scelto dall’elenco pubblicazioni e mandare l’indirizzo postale
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Finalità

Attivo dal 1983 nella ricerca, studio e promozione della cultura di tradizione orale del Gargano e della Capitanata
L’Associazione non ha finalità speculative, è retta e disciplinata dai principi della mutualità e della libera e spontanea cooperazione, e persegue esclusivamente finalità culturali e sociali nel campo delle tradizioni popolari.
L’Associazione si propone di esercitare, promuovere e valorizzare tutte le forme di attività di ricerca e di riproposizione della cultura popolare, che abbiano come fine la crescita della personalità umana e la sua educazione culturale, attuando in particolare i seguenti scopi:
a) patrocinare e coordinare studi e ricerche sulle tradizioni popolari nelle loro espressioni conosciute;
b) effettuare una documentazione generale della musica, delle danze, degli usi e costumi popolari del Gargano e della Capitanata;
c) fondare un archivio, con annessi un museo di oggetti della civiltà contadina e di strumenti musicali popolari, fonoteca, discoteca e filmoteca;
d) diffondere i risultati delle ricerche attraverso la realizzazione di mezzi divulgativi di ogni genere: seminari,  pubblicazioni, produzioni audio-musicali e video, concerti con gruppi tradizionali e di riproposta;
f) produzione, organizzazione, diffusione di manifestazioni, anche all’esterno, a scopo culturale, anche in collaborazione con altri enti;
g) favorire e cooperare alla ricerca e sperimentazione nel settore artistico espressivo del teatro, della musica e delle danze popolari, nell’intento di valorizzare il patrimonio culturale locale.
Non avendo l’Associazione alcun fine di lucro, destina gli introiti per ricerche etnografiche, edizioni letterarie, audio e video.

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Statuto

Art. 1) — Costituzione

È costituita l’Associazione senza fini di lucro e di utilità sociale denominata “Centro Studi di Tradizioni Popolari del Gargano e della Capitanata – Associazione culturale” (qui di seguito citata anche come CSTPGC).

Art. 2) — Sede

Essa ha la propria sede legale in Rignano Garganico (FG), via Gioielli n° 15.

Art. 3) — Oggetto e Scopi

L’Associazione non ha finalità speculative, è retta e disciplinata dai principi della mutualità e della libera e spontanea cooperazione, e persegue esclusivamente finalità culturali e sociali nel campo delle tradizioni popolari.

L’Associazione si propone di esercitare, promuovere e valorizzare tutte le forme di attività di ricerca, studio e di riproposta della cultura tradizionale, nei suoi molteplici aspetti, che abbiano come fine la crescita della personalità umana e la sua educazione culturale, attuando in particolare i seguenti scopi:

a) patrocinare e coordinare studi e ricerche sulle tradizioni popolari nelle loro espressioni conosciute;

b) effettuare una documentazione generale dei canti, della musica, delle danze, degli usi e costumi popolari della Capitanata, e di altre aree geografiche;

c) fondare un archivio, con annessi un museo di oggetti della civiltà contadina e di strumenti musicali popolari, fonoteca, discoteca , filmoteca e mediateca;

d) diffondere i risultati delle ricerche attraverso la realizzazione di mezzi divulgativi di ogni genere: convegni, seminari, corsi di aggiornamento, stages, pubblicazioni, produzioni audio-musicali e video, ivi compresa l’ideazione e la gestione di siti  multimediali a carattere culturale, concerti con gruppi tradizionali e di riproposta, tra cui i gruppi “Li Ariarule” e “I sunatori del Gargano”;

e) produzione, organizzazione, diffusione di manifestazioni, anche all’esterno, a scopo culturale, anche in collaborazione con altri enti, tra cui il “Tarantella Fest ”;

f) favorire e cooperare alla ricerca e sperimentazione nel settore artistico espressivo del teatro popolare e della musica e danza etnica, dell’area della Capitanata e non, nell’intento di valorizzare il patrimonio culturale locale.

L’Associazione può avvalersi di Comitati Scientifici internazionali, nazionali, nonché di persone fisiche od enti, che ne condividano gli scopi.

Art. 4) — Le attività, di cui sopra, saranno realizzate in collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni, Università e/o altri Enti Pubblici e Privati.

Il centro dovrà identificarsi come l’Ente coordinatore sia delle attività, di cui al 1 Art., ma anche delle Associazioni, Cooperative e Liberi Professionisti, che saranno gli esecutori delle attività di cui all’Art. 3. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all’Art. 3, potrà altresì stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati.

Art. 5) — Patrimonio ed entrate dell’Associazione

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

— dei versamenti effettuati dai fondatori originari, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;

— dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

— dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale d’iscrizione. È, comunque, facoltà degli Aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti dell’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 6) — Fondatori, Soci e Onorari

1. Sono Aderenti dell’Associazione: fondatori; ordinari; sostenitori/sponsor; onorari dell’Associazione.

2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione stessa.

5. Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e si dividono in:

— ordinari, tutti coloro che aderiscono all’Associazione;

— sostenitori/sponsor, persone fisiche o giuridiche che partecipano in modo sostanziale, e quindi con quote maggiori, alla vita dell’Associazione.

6. Sono onorari dell’Associazione coloro che si sono distinti all’interno della stessa e vengono individuati da parte del Consiglio Direttivo.

7. La divisione degli Aderenti, nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

8. Chi intende aderire all’Associazione, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta, e il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione.

10. Chiunque aderisca all’Associazione, può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

11. In presenza di comportamenti amorali e poco consoni alla realtà associativa oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione per indegnità è sancita dall’Assemblea ordinaria dei soci.

12. Il recesso del socio è automatico in caso di mancato rinnovo della quota annuale entro la data di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci.

Art. 7) — Organi dell’Associazione

1. Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione; il Presidente del Consiglio Direttivo; il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo; il Segretario del Consiglio Direttivo.

2. L’elezione degli Organi dell’Associazione, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8) — Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

2. L’Assemblea si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

— provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

— delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

— delibera sulle modifiche al presente Statuto;

— approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

— delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

— delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.

4. La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

5. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni Aderente all’Associazione, se in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari e ad esprimere un voto.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. È ammesso il voto per corrispondenza da recapitare presso un Notaio.

9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in casa di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 9) — Il Consiglio Direttivo

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

2. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio.

4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

— la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati  dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

— la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;

— l’ammissione all’Associazione di nuovi Aderenti;

— la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno tramite lettera.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente,  ed è atto a deliberare, qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 10)— Il Presidente

1. Il Presidente garantisce la linea e il livello culturale e scientifico dell’Associazione CSTPGC, ne assicura il regolare funzionamento e ne promuove lo sviluppo, secondo i deliberati programmatici dell’Assemblea; compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione senza convocare il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea corredandoli di idonee relazioni.

Art. 11)— Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12)— Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.

Art. 13)— Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

2. La carica di Tesoriere può essere accorpata con quella di Segretario.

Art. 14) — Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è formato da soci onorari esperti nelle varie discipline inerenti le tradizioni popolari, e che abbiano rapporti con Accademie ed Università, e/o riconosciuti per ‘chiara fama’. Viene convocato dal Presidente, che ne assume anche la direzione, e svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell’Associazione.

2. Il Comitato Scientifico fornisce pareri in merito all’impostazione e all’orientamento culturale e scientifico dell’Associazione CSTPGC, e ai suoi rapporti con la comunità scientifica e accademica nazionale e internazionale. Di tali pareri il Presidente dell’Associazione CSTPGC riferisce all’Assemblea perché questa ne tenga il dovuto conto nelle proprie deliberazioni.

3. Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all’Associazione.

Art. 15) — Avanzi di gestione

1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale per Legge, Statuto o Regolamento.

2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16) — Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17)— Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di competenza.

Art. 18) — Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
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